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CAPO II
DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL`ONORE SESSUALE
 
527 Atti osceni
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (c.p.529) è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.726) .
Se il fatto avviene per colpa (c.p.43), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila
 
528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42), acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio (c.p.725), anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (c.p.266 n.4).
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2), la pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso nonostante il divieto dell`Autorità (112 T.U.L.P.S.).
 
529 Atti e oggetti osceni: nozione
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (c.p.725, 726).
Non si considera oscena l`opera d`arte o l`opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
530 Corruzione di minorenni (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
 
531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento 
Vedi ora articoli 600 e segg.
[omissis vedi Legge 75 del 20 febbraio 1958 ("Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui")
532 Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella 
533 Costrizione alla prostituzione 
534 Sfruttamento di prostitute 
535 Tratta di donne e di minori 
536 Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno 
 
537 Tratta di donne e di minori commessa all`estero
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero .
 
538 Misure di sicurezza
Alla condanna per il delitto preveduto dall`art. 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli artt. 532, 533, 534, 535 e 536. .
 
CAPO III 
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
 
539 Età della persona offesa (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
 
540 Rapporto di parentela
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.
Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile (c.p.251, 269, 278), anche se per effetti diversi dall`accertamento dello stato delle persone (c.p.3,).
541 Pene accessorie ed altri effetti penali (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
542 Querela dell`offeso (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
543 Diritto di querela (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a 544 Causa speciale di estinzione del reato (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)